giovedì 28 maggio 2015

LA NUOVA LEGGE SUI REATI AMBIENTALI



Il si definitivo del Senato partorisce la nuova legge sui reati ambientali [1]. Grazie ad essa, nel codice penale vengono introdotti nuovi ecoreati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi (ossia involontari) contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale radioattivo, omessa bonifica e impedimento al controllo. La Commissione Ambiente della Camera ha così ottenuto un risultato atteso da oltre 20 anni, predisponendo uno strumento fondamentale ai fini della repressione delle ecomafie e della tutela ambientale. Esaminiamo più nel dettaglio le novità.

Inquinamento ambientale

Reclusione da 2 a 6 anni, con un multa da 10.000 a 100.000 euro, per chi abusivamente determina una compromissione o un deterioramento quantificabile delle acque o dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Le pene aumentano nel caso in cui, dall’inquinamento ambientale, derivino lesioni o morte di una o più persone.

Disastro ambientale

È prevista la reclusione da 5 a 15 anni per chi abusivamente provoca un disastro ambientale, ossia una alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema. Tale alterazione risulta irreversibile quando non sussiste possibilità di porre rimedio oppure quando ciò è possibile soltanto attraverso misure eccezionali e particolarmente onerose [2].

Delitti colposi

Qualora i reati di inquinamento e disastro ambientale vengano commessi in maniera involontaria (per colpa), anziché volontariamente (con dolo), le pene sono ridotte da un terzo a due terzi.


Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

È prevista la reclusione da 2 a 6, e multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale radioattivo.

Le pene vengono aumentate se, dalle suddette attività, derivi un concreto pericolo per le persone, per le acque e l’aria, per il suolo o il sottosuolo, per la flora o la fauna.

Impedimento del controllo

È prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi ostacola gli accertamenti dei reati ambientali e le verifiche della sicurezza e dell’igiene dei luoghi di lavoro, ad esempio negando l’accesso a determinati luoghi, modificando lo stato dei luoghi o, più in generale, creando ostacoli all’attività di vigilanza e controllo.



Aggravanti

Sono previste aggravanti in caso di associazione a delinquere di stampo mafioso e se sussista il coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico.



Ravvedimento operoso

Colui che si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi, così come chi decide di collaborare con le autorità, beneficia della riduzione della pena da un terzo alla metà delle pene previste.


Confisca

In caso di condanna o patteggiamento, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono state utilizzate per commettere il reato, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi disposizione della pubblica amministrazione e impiegati per la bonifica dei luoghi. Non viene disposta la confisca dei beni per l’imputato che abbia provveduto alla messa in sicurezza o alla bonifica dei luoghi.


Ripristino dello stato dei luoghi

Il condannato ha l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile, o comunque ha l’onere di porre in essere misure idonee a limitare i danni provocati a cose e persone.


Omessa bonifica

Viene punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice o di un’autorità pubblica, non provveda alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi.


Raddoppio tempi prescrizione

Per i nuovi ecoreati, i termini alla scadenza dei quali essi si estinguono sono raddoppiati.
[1] DDL n. 1345/15. [2] Le pene sono aumentate qualora il disastro o l’inquinamento ambientali si verifichino in aree protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o nel caso in cui vengano danneggiate specie animali o vegetali protette.



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