lunedì 25 maggio 2015

SEPARAZIONI : assegnazione del figlio diritto di scelta del minore



Nell’ambito del giudizio di separazione dei coniugi, il giudice, al momento della scelta del genitore presso cui collocare il minore, è obbligato a tenere in debita considerazione la preferenza espressa da quest’ultimo. Così se decide in modo difforme da tale indicazione, dovrà anche motivarlo in sentenza in modo dettagliato.


È questo il principio espresso dalla Cassazione con una recente sentenza [1]: un principio sottolineato ancor di più dall’ultima riforma del diritto di famiglia di recente approvazione [2]. La Suprema Corte rilancia, così, l’importanza dell’ascolto del minore nel processo che decide il suo affidamento e collocazione.

Il giudice, infatti, non può disattendere le preferenze del ragazzo per un genitore o per l’altro senza motivare dettagliatamente le ragioni di tale sua decisione difforme.

Non solo. Se il magistrato ignora, senza ragioni, le richieste dei figli, in sede di appello l’ascolto deve essere ripetuto.

L’ascolto del minore diventa così un momento imprescindibile e necessario della causa, che non può mai essere evitato, e va a indirizzare anche la decisione finale del giudice.

Il che è espressione anche del diritto del minore a essere informato e a poter “dire la sua”nei procedimenti che lo riguardano.

Tale prioritario rilievo non determina – conclude Piazza Cavour – l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse portare a discostarsi da esse.

È tuttavia, necessaria una puntuale giustificazione della decisione assunta dal magistrato in contrasto con le dichiarazioni del minore: per esempio, potrà giustificarla alla luce delle ridotte capacità di discernimento del piccolo, anche in relazione all’intensità del conflitto genitoriale.

La necessità di garantire la massima partecipazione del minore nella determinazione delle decisioni che hanno riflessi sulla sua esistenza è affermata anche nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli [3], nell’ambito della quale vengono proclamati come diritti del bambino, capace di sufficiente discernimento, tanto quello di ricevere informazioni adeguate, quanto quello di esprimere le proprie opinioni; opinioni che devono essere tenute in debito conto dai soggetti deputati a prendere decisioni in ordine alla vita del minore stesso.

Le disposizioni di tale Convenzione infatti sono soprattutto finalizzate a garantire che i minori possano sempre partecipare ai procedimenti giudiziari che li riguardano e ricevere tutte le informazioni necessarie. In particolare stabiliscono: – che un bambino che per il diritto del suo Stato ha una sufficiente capacità di discernimento ha diritto di ricevere ogni informazione relativa al procedimento in corso, di esprimere la propria opinione e di essere informato delle eventuali conseguenze del suo comportamento; – che il bambino ha il diritto di chiedere, personalmente o tramite altre persone od organismi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti giudiziari che lo riguardano quando la legge nazionale priva i detentori della responsabilità di genitori della facoltà di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi, – che l’autorità giudiziaria ha l’obbligo, prima di prendere qualsiasi decisione, di verificare se il minore abbia ricevuto sufficienti informazioni, e di tenere in debito conto l’opinione del minore.




[1] Cass. sent. n. 6129 del 26.03.2015.

[2] L. n. 154 del 2013.

[3] Ratificata dall’Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77.


Fonte : La legge per tutti







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