di Giuseppe Paccione
Un po’ di chiarezza in merito al dispositivo, adottato alla fine del mese di aprile da parte del Tribunale arbitrale del mare, con sede in Olanda, composto da 5 giudici arbitrali, Vladimir Golitsyn, Hin-Hyun Paik, Patrick Robinson, Francesco Francioni e Patibandla Chandrasekhara Rao, costituito al fine di reperire una risoluzione alla controversia ancora in piedi fra la Repubblica italiana e l’Unione d’India sulla vicenda del mercantile Enrica Lexie e dei due fanti della marina militare Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, va fatta per cancellare l’ampia euforia che vi è stata non appena la Farnesina – il Ministero degli Esteri – postava sulla propria pagina istituzionale il comunicato stampa del seguente tenore “Fucilieri di Marina: decisione Tribunale arbitrale de l’Aja su rientro in Italia di Salvatore Girone“, da parte di alcuni politici, così pure dal governo italiano, si pensi al messaggio scritto dallo stesso Matteo Renzi su Twitter e, poi, anche da parte dell’opinione pubblica circa il permesso di Salvatore Girone, tuttora detenuto nelle stanze della sede diplomatica italiana a Nuova Delhi, di lasciare il territorio indiano.
Nell’ordinanza PCA Case n.° 2015-28, del 29 aprile del 2016, circa le misure cautelari, viene dato il via libera a favore del fante del Reggimento San Marco Salvatore Girone di poter rientrare in Italia. I cinque giudici del Tribunale arbitrale hanno riconosciuto la giurisdizione prima facie, ponendo in rilievo che la domanda dell’agente italiano, basato sull’articolo 290, paragrafo 1°, della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che sancisce che “Se una controversia è stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale,che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della ParteXI, Sezione 5, detta corte o tribunale può prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per prescrivere i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all’ambiente marino, in pendenzadella decisione definitiva” è del tutto diversa nei riguardi di quella presentata presso il Tribunale internazionale del mare di Amburgo che, quest’ultimo aveva rigetto l’istanza italiana, avente ad oggetto l’immediata cancellazione delle restrizioni alla libertà personale, alla sicurezza e alla libertà di circolazione, con particolare riguardo a Girone, di farlo rientrare nella sua madre patria e di rimanervi per l’intero periodo del procedimento arbitrale.
L’Unione d’India ha posto un alt al tanto entusiasmo scoppiato nel paese di poeti, santi e navigatori in base a cui le autorità di Roma non hanno interpretato in modo corretto e chiaro l’ordine o il dispositivo dei giudici arbitrali dell’Aja. Il nostro Paese, difatti, non basa la sua richiesta sulla mancanza di giurisdizione dell’Unione d’India, ma domanda un mutamento di luogo fisico, soprattutto per motivi d’umanità, senza pregiudicare l’autorità della Corte Suprema dell’Unione d’India, nel senso che le condizioni di libertà temporanea del fante Salvatore Girone deve essere statuita dalla stessa Corte Suprema di Nuova Delhi. Conseguentemente, va precisato che la richiesta del rappresentante italiano non costituisce un tentativo di mutare la precedente misura. I componenti del Tribunale arbitrale, determinato che il requisito d’urgenza per quanto sancito nell’articolo 290, paragrafo 1°, della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, è inerente all’adozione di misure temporanee, hanno espresso parere favorevole al ritorno del militare Salvatore Girone in patria.
Su quest’ultimo punto va precisato che ci si trova davanti a un vincolo di risultato che, tuttavia, deve concretizzarsi attraverso una cooperazione fra i due Paesi, id est Italia e Unione d’India, nel totale riconoscimento dell’autorità della Corte Suprema dell’Unione d’India, nel senso che spetta ai giudici indiani determinare le condizioni, di rientro e permanenza in Italia del marò Salvatore Girone.
Ancora, i giudici arbitrali del mare considerano appropriate le condizioni, le garanzie e le procedure che sono state stabilite per il collega di Girone, Massimiliano Latorre che si trova in Italia per ragioni di salute e al quale la Corte Suprema indiana gli ha concesso la proroga sino alla fine di settembre.
Gli stessi giudici arbitrali dell’Aja hanno suggerito ai loro colleghi della Corte Suprema dell’Unione d’India di adottare le medesime misure per il rientro di Salvatore Girone in Italia, che potrebbero includere, inter alias, una serie di condizioni come quelle in base a cui l’Italia sarà in dovere di assicurare che il fante Girone si presenti ad un’autorità in Italia, designata dal collegio dei giudici della Corte Suprema indiana, a intervalli stabiliti dalla stessa Corte Suprema dell’Unione d’India; inoltre, il fante del Reggimento San Marco della Marina militare italiana dovrà consegnare il passaporto alle autorità italiane senza la possibilità per il pugliese Girone di abbandonare il suolo italiano e senza che ci sia il permesso dei giudici della Corte Suprema indiana.
Il nostro Paese, infine, si è impegnato ad assicurare il ritorno in India sia di Massimiliano Latorre, sia di Salvatore Girone nel caso in cui il Tribunale arbitrale dell’Aja decida, a fine agosto del 2018, di emettere la sentenza a favore della giurisdizione dell’Unione d’India.
Giuseppe Pacione
Nell’ordinanza PCA Case n.° 2015-28, del 29 aprile del 2016, circa le misure cautelari, viene dato il via libera a favore del fante del Reggimento San Marco Salvatore Girone di poter rientrare in Italia. I cinque giudici del Tribunale arbitrale hanno riconosciuto la giurisdizione prima facie, ponendo in rilievo che la domanda dell’agente italiano, basato sull’articolo 290, paragrafo 1°, della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che sancisce che “Se una controversia è stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale,che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della ParteXI, Sezione 5, detta corte o tribunale può prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per prescrivere i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all’ambiente marino, in pendenzadella decisione definitiva” è del tutto diversa nei riguardi di quella presentata presso il Tribunale internazionale del mare di Amburgo che, quest’ultimo aveva rigetto l’istanza italiana, avente ad oggetto l’immediata cancellazione delle restrizioni alla libertà personale, alla sicurezza e alla libertà di circolazione, con particolare riguardo a Girone, di farlo rientrare nella sua madre patria e di rimanervi per l’intero periodo del procedimento arbitrale.
L’Unione d’India ha posto un alt al tanto entusiasmo scoppiato nel paese di poeti, santi e navigatori in base a cui le autorità di Roma non hanno interpretato in modo corretto e chiaro l’ordine o il dispositivo dei giudici arbitrali dell’Aja. Il nostro Paese, difatti, non basa la sua richiesta sulla mancanza di giurisdizione dell’Unione d’India, ma domanda un mutamento di luogo fisico, soprattutto per motivi d’umanità, senza pregiudicare l’autorità della Corte Suprema dell’Unione d’India, nel senso che le condizioni di libertà temporanea del fante Salvatore Girone deve essere statuita dalla stessa Corte Suprema di Nuova Delhi. Conseguentemente, va precisato che la richiesta del rappresentante italiano non costituisce un tentativo di mutare la precedente misura. I componenti del Tribunale arbitrale, determinato che il requisito d’urgenza per quanto sancito nell’articolo 290, paragrafo 1°, della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, è inerente all’adozione di misure temporanee, hanno espresso parere favorevole al ritorno del militare Salvatore Girone in patria.
Su quest’ultimo punto va precisato che ci si trova davanti a un vincolo di risultato che, tuttavia, deve concretizzarsi attraverso una cooperazione fra i due Paesi, id est Italia e Unione d’India, nel totale riconoscimento dell’autorità della Corte Suprema dell’Unione d’India, nel senso che spetta ai giudici indiani determinare le condizioni, di rientro e permanenza in Italia del marò Salvatore Girone.
Ancora, i giudici arbitrali del mare considerano appropriate le condizioni, le garanzie e le procedure che sono state stabilite per il collega di Girone, Massimiliano Latorre che si trova in Italia per ragioni di salute e al quale la Corte Suprema indiana gli ha concesso la proroga sino alla fine di settembre.
Gli stessi giudici arbitrali dell’Aja hanno suggerito ai loro colleghi della Corte Suprema dell’Unione d’India di adottare le medesime misure per il rientro di Salvatore Girone in Italia, che potrebbero includere, inter alias, una serie di condizioni come quelle in base a cui l’Italia sarà in dovere di assicurare che il fante Girone si presenti ad un’autorità in Italia, designata dal collegio dei giudici della Corte Suprema indiana, a intervalli stabiliti dalla stessa Corte Suprema dell’Unione d’India; inoltre, il fante del Reggimento San Marco della Marina militare italiana dovrà consegnare il passaporto alle autorità italiane senza la possibilità per il pugliese Girone di abbandonare il suolo italiano e senza che ci sia il permesso dei giudici della Corte Suprema indiana.
Il nostro Paese, infine, si è impegnato ad assicurare il ritorno in India sia di Massimiliano Latorre, sia di Salvatore Girone nel caso in cui il Tribunale arbitrale dell’Aja decida, a fine agosto del 2018, di emettere la sentenza a favore della giurisdizione dell’Unione d’India.
Giuseppe Pacione
21 Maggio 2016
fonte http://www.ilpiave.it/il-caso-maro-girone-rientra-o-no.php
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