Trattamento dei dati personali per fini di polizia. In primo luogo, vengono semplificate le modalità con cui le forze dell’ordine effettuano i trattamenti dei dati personali. Il testo normativo amplia il concetto di trattamento di dati personali per fini di polizia, da intendersi come i trattamenti «direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati».
Proselitismo su internet. Vengono introdotte delle norme di contrasto all’utilizzazione di internet per scopi di proselitismo e di agevolazione di gruppi terroristici. Sono state previste, infatti, delle pene aggravate per i delitti di apologia e di istigazione al terrorismo, se commessi mediante strumenti telematici. L’autorità giudiziaria ha poi il potere di ordinare agli internet provider di impedire l’accesso ai siti utilizzati per commettere questi reati. Questi indirizzi internet vengono inseriti in un elenco costantemente aggiornato. Se gli internet provider non adempiranno a quanto richiesto, sarà la stessa autorità giudiziaria a disporre l’interdizione dell’accesso ai domini internet.
Gli agenti dei servizi segreti potranno mantenere segreta la propria identità qualora venissero chiamati a deporre come testimoni e non saranno punibili per alcuni reati in materia di terrorismo, diversi però dalle fattispecie di attentato o di sequestro di persona. Inoltre, fino al 31 gennaio 2016, potranno effettuare, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, dei colloqui con persone detenute o internate per «acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale».
Vengono attribuite al Procuratore nazionale antimafia le funzioni di coordinamento, su scala nazionale, delle indagini relative a procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo.
Nuove fattispecie di reato. Il d.l. n. 7/2015 introduce poi una nuova fattispecie di reato: sarà punibile chi organizza, finanzia o propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche. In più, anche chi viene reclutato con finalità di terrorismo rischia la condanna, così come i soggetti che si auto-addestrano alle tecniche terroristiche.
Infine, verranno puniti anche i casi di detenzione, omessa denuncia di furto o sparizione delle sostanze c.d. precursori di esplosivi, utilizzabili per costruire ordigni con materiali di uso comune
Misure di sicurezza. Per i potenziali foreign fighters, viene prevista la possibilità per il questore di ritirare il passaporto ai soggetti indiziati di terrorismo, all’atto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, oltre alla facoltà di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Per questo provvedimento, sarà necessaria la convalida del magistrato. Un’eventuale inosservanza delle misure di prevenzione costituirà reato.
Già da me pubblicato su
http://marilinalince.blogspot.it/2015/02/le-nuove-regole-per-lantiterrorismo.html
http://marilinalince.blogspot.it/2015/02/le-nuove-regole-per-lantiterrorismo.html
Marilina Fenice Grassi