venerdì 30 agosto 2013

DIRITTO INTERNAZIONALE







CASO ENRICA 

LEXIE










Riassumendo brevemente l'accaduto vediamo di trarre considerazioni di Diritto.
Verso la metà di febbraio del 2012, due fucilieri della marina militare italiana, appartenenti al Battaglione San Marco, dopo varie segnalazioni ottiche e sonore, sparavano colpi di dissuasione in aria e davanti ad  una imbarcazione che si stava avvicinando con presumibili intenzioni di abbordaggio. 
Nello stesso giorno un'altra petroliera Greca, la Olimpic Flair denunciava il tentativo di abbordaggio da parte di due imbarcazioni.
Sono state fatte delle dichiarazioni secondo cui i due pescatori indiani non sono stati uccisi dai due Fucilieri, ma dalle forze di sicurezza di un’altra petroliera che si trovava nello stesso luogo. Altra dichiarazione, secondo la quale la presenza italiana rappresenta il prodotto della prassi affaristica illecita ed il tentativo di tenere lontano il made in Italy dall'India per favorire i gruppi politici locali e contrastare l'odiata "Italiana" Sonia Gandi.
Ci sono anche questioni attinenti l’esatta locazione dove è avvenuto l’incidente, se si è consumato nella acque internazionali oppure nelle acque interne dell’India. Dopo l’incidente, le autorità indiane non hanno esitato a fermare la petroliera Enrica Lexie, battente bandiera italiana, convincendola ad entrare nel porto di Kochi, dove hanno proceduto al fermo dei due Fucilieri per interrogarli e, dopo aver valutato le responsabilità su chi ha sparato, accusarli del reato di omicidio.
Le autorità italiane, a loro volta, hanno posto in risalto il fatto che l’India non aveva alcuna giurisdizione in merito all'accaduto e non hanno contestato subito la completa estraneita dei Militari di scorta ribadendo, quindi, che solo l’Italia aveva la esclusiva giurisdizione sui propri organi ufficiali che operavano per la sicurezza dell’Enrica Lexie e questo in base ad un principio generale storicamente e comunemente riconosciuto dall'ordinamento internazionale – e, da ultimo, sancito nell'articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 – secondo cui nelle acque internazionali lo Stato della bandiera è il solo soggetto normalmente legittimato ad esercitare poteri coercitivi nei confronti delle navi iscritte nei propri registri.
Qui si inserisce anche la responsabilità di chi ha ordinato lo sbarco dei due Fucilieri consegnandoli di fatto a chi non aveva titolo per procedere al fermo di due Militari in missione.
Le autorità indiane facevano presente alle autorità italiane che spettava a loro l’esercizio della giurisdizione, in base al loro ordinamento interno. Il luogo dove è avvenuto l’incidente costituisce il punto cruciale per comprendere la natura della controversia tra i due soggetti di diritto internazionale. A parere delle autorità italiane, visto che la petroliera Enrica Lexie si trovava in alto mare al momento dell’accaduto, le Corti indiane non erano competenti nel giudicare i due marò, secondo il diritto internazionale.
Questa disputa tra i due Stati opera alcuni differenti punti: il primo, se l’esercizio di giurisdizione da parte dell’India viene inibito dalle rilevanti norme di diritto internazionale generale; il secondo, se l’inseguimento e il fermo della Enrica Lexie in acque internazionali era ammissibile; e, il terzo, se questo priva i tribunali interni indiani ad applicare la loro giurisdizione.
Il primo punto può essere risolto dando uno sguardo alle fonti standard del diritto internazionale generale come, a titolo di esempio, i trattati e la consuetudine. Classicamente lo jus cogens o, meglio, il diritto internazionale consuetudinario disciplina l’esercizio della giurisdizione secondo cui ciascuno Stato potrebbe esercitarla in ogni momento, tranne dove si presenta una norma che la vieta. Su questo punto si espresse già la Corte Permanente di Giustizia Internazionale, prima della nuova Corte Internazionale di Giustizia, la quale affrontò un simile caso nel 1927, sottolineando che lo Stato nazionale della nave, dove ci furono anche dei morti, aveva tutto il diritto di esercitare la giurisdizione perché il reato si consumò sul territorio di quello Stato, visto che la nave era, in un certo senso, considerato lembo territoriale.
Questo principio trova la sua recente espressione nello jus cogens noto come il principio del fine territoriale. Gli altri principi del territorio sono quello soggettivo, quello della nazionalità attiva, della personalità passiva, dell’universalità, della protezione e, possibilmente, quelli degli effetti dottrinali. Gli Stati, pertanto, sono liberi di limitare l’esercizio della propria giurisdizione mercé, inter alia, accordi internazionali siglati.
Gran parte degli Stati, che costituiscono la vita della società internazionale, dopo la decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale inerente l’affare Lotus tra Francia e Turchia del 1927, si sono riuniti a Montego Bay nel 1982 per dar vita alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmandola ed invertendo la decisione dell’affare Lotus. 
Si menzioni il fatto che sia il governo italiano che quello indiano hanno ratificato e firmato questo trattato del 1982, per cui sono a tutti gli effetti vincolati ad esso. 
L’articolo 97 paragrafo 1 della Convenzione di Montego Bay sul Diritto del Mare enuncia che in caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave ovvero di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. Questo articolo va applicato esclusivamente ai casi di collisione ed incidenti di navigazione nelle acque internazionali, ad esclusione di altri eventuali casi. La Convenzione di Montego Bay sul Diritto del Mare inibisce l’esercizio di giurisdizione su atti che cagionano una collisione che avviene su una altra nave battente bandiera di un altro Stato, fondandosi, pertanto, sul principio oggettivo territoriale.
La norma generale inerente la giurisdizione in acque internazionali è sancita nell’articolo 92, secondo cui le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Purtroppo, questa norma non specifica in modo netto la giurisdizione penale su atti che avvengono su una nave e si concludono su di un’altra nave. Essa fa riferimento soltanto alla giurisdizione sulle navi e si riferisce, in larga misura, all’autorità di fermare la nave nelle acque internazionali e di condurre l’attività di polizia giudiziaria a bordo. Sempre l’articolo 92 può essere letto per comprendere l’esclusione della applicazione all’approccio dell’obiettivo territoriale della giurisdizione, facendo riferimento ai casi eccezionali. Il problema di quest’approccio sta nel fatto che, secondo la teoria oggettiva, lo Stato nazionale della nave, dove è stato commesso il crimine, non esercita la giurisdizione sulla nave in cui il crimine ha avuto il suo inizio. L’India ha sempre ritenuto di dover esercitare il proprio diritto di considerare crimini quelle attività che si manifestano o si sono manifestati, se pur parzialmente, sul suo territorio. Il contenuto della norma, presente nell’articolo 92, indica come prevenire gli Stati dall’esercizio della giurisdizione su eventi che accadono a bordo di una nave in acque internazionali e che batte la bandiera di un altro Stato. In aggiunta, va sottolineato che la norma, di cui all’articolo 97, inerente la collisione, sarebbe superflua, se l’articolo 92 fosse intesa come esclusione della competenza giurisdizionale in tutti i casi, dove il reato viene commesso a bordo di un’altra nave.

Gli estensori della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare non tennero in considerazione o, meglio, esclusero la giurisdizione solamente nei casi di collisione ed incidenti di navigazione, asserendo, in conclusione, che in altri casi la giurisdizione è consentita.
Estendere la giurisdizione indiana su reati che vengono commessi su navi che battono bandiera indiana è conforme con l’attuale prassi giurisdizionale riguardanti i reati che hanno il loro inizio nel territorio di uno Stato e sono commessi o parzialmente compiuti nel territorio di un altro Stato. Le Corti indiane andrebbero intese come aventi la giurisdizione sui due Fucilieri basata sulla mancanza di ogni esplicita inibizione della Convenzione di Montego Bay del 1982 sull’esercizio del principio dell’obiettivo territoriale ed il fatto che la prassi giurisdizionale attuale di solito sostiene l’esistenza di alcune giurisdizioni in determinati casi.
Competente a prescrivere comportamenti è, ovviamente, una questione separata dal se perseguire o meno la petroliera Enrica Lexie in acque internazionali, ed era consentito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Questo secondo problema concerne l’autorità di uno Stato di trattenere una nave in acque internazionali. L’articolo 111 paragrafo 1 della Convenzione di Montego Bay del 1982 enuncia che è consentito l’inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L’inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l’inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non e` interrotto

L'analisi effettuata dal Perito Giudiziario Luigi di Stefano, oltre che confutare tutte le prove iniziali addotte dalle autorità del Kerala,  spiega dettagliatamente e pone in evidenza tutti questi aspetti.
L’esatta locazione della petroliera italiana Enrica Lexie, al momento dell’inseguimento iniziato – se al di là del mare territoriale –, può essere considerato come un violare i diritti nella zona dell’alto mare, in cui la nave italiana si trovava in quel momento. Nonostante tutto, alcune cose possono essere evidenziate con certezza. Le autorità indiane non avevano alcun diritto di inseguire la nave Enrica Lexie, visto che i presunti atti di omicidio sono avvenuti oltre il loro mare territoriale e, quindi, in aree non soggette alla sovranità dello Stato indiano. Contrariamente, a parere di chi scrive, essi avevano pienamente il diritto e l’autorità di fermare la nave battente bandiera italiana, solamente se l’incidente fosse accaduto nelle loro acque territoriali. A maggior ragione, visto che la nave italiana era stata trattenuta in modo inappropriata nel porto di Kochi per alcuni mesi – il suo rilascio è avvenuto agli inizi del mese di maggio –, le autorità indiane sono in dovere nel risarcirla per ogni perdita giornaliera. Ciò è sancito proprio nel paragrafo 8 dell’articolo 111, sempre della Convenzione di Montego Bay del 1982, secondo cui una nave che abbia ricevuto l’ordine di fermarsi o sia stata sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale in circostanze che non giustificano l’esercizio del diritto di inseguimento verrà indennizzata di ogni eventuale perdita o danno conseguente a tali misure. Ma questo non ha ancora risolto il problema della giurisdizione indiana circa la detenzione dei due fucilieri della marina militare, che sono tuttora, anche se in parte liberi, in attesa della decisione dell’alta Corte indiana per il loro via dal territorio indiano.
L’ultima problematica concerne la questione inerente i tribunali indiani se sono autorizzati ovvero abbiano titolo a processare i due  fucilieri della marina militare italiana  per l’accusa di omicidio, in cui si suppone pure che l’India abbia violato una serie di norme di diritto internazionale proprio attraverso il fermo della petroliera battente bandiera italiana e l’arresto dei due organi ufficiali. La risposta dell’India non può che sembrare positiva come questione di diritto. Sebbene non viene dibattuto, generalmente, il procedimento giudiziario di un individuo sarà legale anche nel momento in cui quella persona sia stata data in custodia alla Corte indiana con strumenti illeciti. La Camera straordinaria del Tribunale cambogiano, ad esempio, ha esplicitamente riconosciuto tale dottrina, mentre il Tribunale internazionale per i crimini di guerra in Ruanda ne ha già dibattuto. 
Non pare esserci, di conseguenza, una parte del diritto internazionale che possa regolare il modus con cui poter esercitare la giurisdizione a causa di questo presunto arresto illegale. La presenza di questi nuclei militari a bordo si attiene anche alla risoluzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale invita tutti gli Stati a contribuire al contrasto della pirateria al largo delle coste somale e nell’Oceano indiano. Le autorità italiane hanno insistito sul problema che, sulla base dei principi del diritto internazionale, la giurisdizione sul caso appartiene unicamente all’ordinamento giudiziario italiano, perché i fatti sono avvenuti in un’azione antipirateria, come pure quest’azione è stata compiuta in alto mare su una nave battente bandiera italiana e anche per il fatto che ne sono stati protagonisti militari italiani, organi ufficiali dello Stato italiano.
L’incidente avvenuto in acque internazionali tra la petroliera battente bandiera italiana ed il peschereccio indiano viene dipinto come una specie di giallo internazionale.

Alla luce di queste considerazioni si può ragionevolmente pensare che nessun giudice Indiano, forte degli insegnamenti del diritto anglosassone , non può non valutare tutte le norme indicate e quindi pronunciare una sentenza assolutoria per Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, mentre la responsabilità delle decisioni, da qualsiasi livello siano pervenute, sono esclusivamente dei vertici di comando sia politico che Militare (indipendentemente da chi li ha comunicati) in primis di chi è al vertice della catena.

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