Acque territoriali, giurisdizione costiera, ma intanto i due stanno rischiando grosso
Cerchiamo di venire a capo della questio, inerente i due fanti di marina, che tanto alterco giuridico sta creando tra India e Italia.
Il nostro Paese ha richiamato a Roma -tramite il nostro sottosegretario agli Esteri Staffan De Mistura-, l'ambasciatore italiano in India per pareri professionali, cosa questa che ha un aspetto greve nel mondo della diplomazia.
Tal fatto è dovuto alla presa di posizione dell’organo giudicante del tribunale di Kollam inerentemente ai capi di accusa contro i due militari attualmente in stato di arresto: lo sono dal passato febbraio.
I capi di accusa sono gravosissimi: dall'omicidio, al tentato omicidio, fino all'associazione per delinquere.
Il problema, dobbiamo immediatamente sottolinearlo, è in origine e, quindi, antecedente alle accuse spiccate verso i due uomini.
La nave sulla quale lavoravano i due marò, in quello specifico momento, era chiaramente in acque internazionali e pertanto dal momento che la bandiera sventolante sull’ imbarcazione era quella italiana la funzione giudiziale dell’accaduto doveva scilicet, naturalmente, competere a un tribunale o, meglio, a un giudice italiano.
La smobilitazione del nostro ambasciatore, azione
questa durissima, dischiude una crisi netta tra due Nazioni che hanno, tuttavia, svariati affari economico-strategici comuni da mantenere.
Io credo che l’India voglia, quasi certamente, alzare il prezzo, in maniera piuttosto subdola, prima di concedere la libertà ai due militari.
E’, comunque, da aggiungere che la giurisprudenza indiana ha volutamente essere indipendente senza implicare quella italiana e, ciò, fin dall’inizio.
Esempio su tutti il fatto che la perizia balistica sia stata eseguita senza esperti e tecnici in materia del nostro Stato.
L’esatta determinazione di posizione della nave in acque territoriali o, acque in alto mare, non è stata minimamente considerata dal diritto indiano.
Se, come affermano i soldati incriminati, la nave si trovava ed era segnalata dai radar in acque internazionali la giurisdizione spettava al codice italiano.
La giustizia indiana, altresì, puntella la propria decisione affermando che l’imbarcazione abbia violato, in aggiunta, la Convenzione internazionale del 1988 che stabilisce, in caso di atti illeciti, che la giurisdizione di uno Stato arrivi fino a 200 miglia dalla costa.
Secondo la prassi giuridica internazionale, l'ampiezza di tale porzione di mare era stabilita in 3 miglia marine dalla costa (corrispettiva alla gittata media dei cannoni), ma alcune Nazioni avocavano ampiezze maggiori, fino a 200 miglia marine dalla costa. La Convenzione di Montego Bay, dopo quanto sopra, ha stabilito che ogni Stato è nella piena libertà di decidere l'ampiezza delle proprie acque territoriali, fino ad una estensione massima di 12 miglia marine, misurate a partire dalla linea di base (linea di bassa marea lungo la costa) (articolo 3 Convenzione di Montego Bay) e come fissato dalle carte nautiche riconosciute dallo Stato costiero (articolo 5 Convenzione di Montego Bay).
Sul mare territoriale (inclusi suolo e sottosuolo marino) lo Stato costiero, ed è qui che avvalorano le loro prese di posizioni gli indiani, esercita la propria sovranità in modo pressoché esclusivo, con due importanti limiti:
« lo Stato costiero non può impedire il passaggio inoffensivo di navi mercantili o da guerra straniere, purché tale passaggio non arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero" (articolo 19 Convenzione di Montego Bay); lo stesso articolo sancisce che « il passaggio deve considerarsi "offensivo" qualora la nave straniera minaccia o impiega la forza, compie atti di spionaggio, viola le regole doganali, fiscali, sanitarie o relative all' immigrazione, interferisce con le comunicazioni costiere, inquina le acque in maniera grave ed intenzionale».
Il passaggio deve comunque avvenire rispettando le norme interne dello Stato costiero, in particolare quelle in materia di trasporto e navigazione;
«lo Stato costiero non può esercitare la propria legislazione penale in relazione a fatti commessi a bordo di navi straniere, ad eccezione di alcune ipotesi» (articolo 27 Convenzione di Montego Bay):
a)se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero;
b)se il reato è di natura tale da recare pregiudizio alla pace dello Stato costiero o al buon ordine del suo mare territoriale;
c)se l'intervento delle autorità locali è richiesto dal comandante della nave;
d)se l'intervento è necessario per reprimere un traffico illecito di stupefacenti.
A questo punto la vera grande preoccupazione è di far capire, alla giustizia indiana, che trattandosi di un problema di pura giurisdizione il giudice abile e competente non può che essere quello italiano.
Gli avvocati del nostro Paese affermano che ogni volta si entra in campo di diritto penale occorre sempre seguire un principio di territorialità, avvalorando così la posizione in base alla quale una persona che commette un reato deve essere perseguita nel territorio ove lo ha compito.
Nel caso dei due militari italiani la cosa sembra essere ancora maggiormente comprovata in quanto essi si trovavano su una nave battente bandiera italiana, quindi in territorio italiano, perciò giudicabile dal codice nostrano.
Massimo Melani - Totalità.it
http-//edoardo-medini.blogspot.it/
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